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Conto Energia - Incentivazione Impianti Fotovoltaici
Il 23 febbraio 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 Febbraio 2007, relativo ai criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare denominato “CONTO ENERGIA”.
Potranno accedere alle tariffe incentivanti soggetti fisici e giuridici, enti pubblici e condomini di unità abitative e/o di edifici.
Gli impianti realizzati godranno per 20 anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, di una tariffa incentivante a valore fisso (ovvero non aggiornabile nel tempo), sulla produzione di energia elettrica, variabile da 36 a 49 centesimi di Euro a kWh in base alla potenza ed al grado di integrazione, così come riassunto nella tabella seguente:


Le tariffe incentivati di cui sopra sono riconosciute da GSE per impianti entrati in esercizio in data successiva alla entrata in vigore del provvedimento dell’Autorità per l’Energia che aggiorna i provvedimenti emanati in attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.

La tariffa per impianti parzialmente integrati è riconosciuta per:
• moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra;

• moduli fotovoltaici installati su tetti,coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse;

• moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse.

La tariffa per impianti integrati è riconosciuta per:
• sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita;

• pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto;

• porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l'illuminamento naturale di uno o più vani interni;

• barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici;

• elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici;

• frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto;

• balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura;

• finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse;

• persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane;

• qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa.

Ulteriori vantaggi:
Oltre alla tariffa incentivante, riconosciuta su tutta l’energia prodotta, si potrà godere dei benefici derivanti dall’autoproduzione scegliendo, in base ai propri consumi, uno dei seguenti servizi (l’uno in alternativa all’altro)

• il servizio di “Scambio alla Pari sul Posto, (per impianti da 1-20 kWp) così come regolamentato dalle Delibere dell’Autorità per l’Energia n. 28 e 40 del 2006

il servizio di “Cessione di Energia alla Rete” (anche parziale, ovvero cessione di una parte della produzione) al prezzo di 9,5 centesimi di Euro a kWh, (per impianti da 1-1.000kWp) come regolamentato dalla Delibera dell’Autorità per l’Energia 34/05.
Richiesta ed accesso alle tariffe incentivanti
Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete specificando, nel caso di impianti di potenza nominale tra 1 e 20 kWp se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta.
A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto trasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio comprendente il “Progetto Esecutivo Come Costruito”, la scheda tecnica finale di impianto, un report fotografico, l’elenco dei moduli con i relativi numeri di matricola ed il certificato di collaudo
Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa di tutta la documentazione, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del decreto, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta.

Autorizzazioni
Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si da' luogo al procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività.
Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici.

Incremento tariffe del 5%
Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% nei seguenti casi:
a. per impianti fotovoltaici non integrati con potenza > 3kWp, i cui soggetti responsabili impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalità che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni;

b. per gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica;

c. per gli impianti integrati, in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;

d. per gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat.

Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia
Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti, operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni, possono beneficiare di un premio aggiuntivo qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio o unità immobiliare, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare, e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettui interventi tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano, al netto dei miglioramenti conseguenti alla installazione dell'impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare rispetto al medesimo indice come individuato nella certificazione energetica. L'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia di cui al comma 2 sono dimostrati mediante produzione di nuova certificazione energetica dell'edificio o unità immobiliare, con le stesse modalità di cui al comma 2.
A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile trasmette al GSE le certificazioni energetiche dell'edificio o unità immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, chiedendo il riconoscimento del premio. Il premio è riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda, e consiste in una maggiorazione percentuale (max 30%) della tariffa riconosciuta, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e dimostrata. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per l'intero periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
Il premio di cui al comma 1 compete altresì, nella misura del 30% agli impianti operanti in regime di scambio sul posto, destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione,un indice di prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.

Condizioni per la cumulabilità di incentivi
Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento. Da questo tetto restano escluse le scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado e le strutture sanitarie pubbliche.
Inoltre le tariffe incentivanti e il premio non sono cumulabili con:
a. i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o),del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b. i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Inoltre le tariffe incentivanti non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione.

Quanto rende un impianto fotovoltaico
Per le esigenze di una famiglia media si può ipotizzare di realizzare un solare fotovoltaico da 3 kWp parzialmente integrato su una falda tetto esposta a sud ed esente da ombreggiamenti. Tale impianto occupa uno spazio di 18 metri quadrati.
Calcolo dell’energia elettrica in corrente alternata mediamente prodotta in un anno da 1 kWp di moduli:

fonte: http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1184
Se ipotizziamo che tale impianto sia installato nel Centro Italia, la produzione attesa è di circa 4.500 kWh/anno.
L’incentivo concesso annualmente è di 4.500 kWh/anno x 0,44 euro/kWh = 1.980,00 €.
Ipotizziamo che tale impianto aderisca al regime di scambio alla pari sul posto, pertanto per la parte di energia elettrica autoconsumata e cioè non prelevata dalla rete elettrica ma prodotta con l'impianto fotovoltaico si avrà un ulteriore risparmio. Considerando l'autoconsumo dei 4.500 kWh prodotti, questi moltiplicati per 0,18€ che è il costo medio dell'elettricità per famiglie si avranno ulteriori benefici per 810,00 €.
Il totale tra incentivo annuo e risparmio annuo sarà quindi: 1.980,00 € + 810,00 € = 2.790,00 €
Il prezzo chiavi in mano per un impianto fotovoltaico standard da 3 kWp è oggi di circa 21.000,00 € (IVA inclusa).
Dopo circa 7,5 anni si rientra dell’investimento ripagandosi interamente l'impianto, e quindi dopo questo periodo si comincia a guadagnare e risparmiare per ulteriori 12,5 anni, un conteggio approssimativo senza tenere conto dell'inflazione e degli aumenti tariffari è:
Totale 12,5 anni x 4.500 kWh = 56.250 x 0,445 euro ≈ 25.000,00 euro di incentivazione
Totale 12,5 anni x 4.500 kWh = 56.250 x 0,18 euro ≈ 10.125,00 euro di risparmio.
Totale 25.000,00 € + 10.125,00 € = 35.125,00 €
Pertanto ricapitolando con un costo di 21.000,00 € si avranno annualmente circa 2.790,00 € l'anno per un
totale in 20 anni di 55.800,00 €.
Queste operazioni possono essere considerate come dei veri e propri investimenti finanziari, come avviene in Germania e altri paesi dell’Europa.
La realizzazione di un ’impianto fotovoltaico porterà ad avere un tasso di rendimento molto superiore ai tassi tipici degli investimenti in titoli di stato e altri investimenti, pertanto si prevede un grande interesse da parte degli Italiani, che oltre ad avere un buon rendimento potranno finalmente contribuire al risanamento dell'ambiente ed alla limitazione dell'inquinamento, tenendo conto che durante i venti anni l’impianto preso in considerazione consentirà un beneficio ambientale in termini di mancata emissione di anidride carbonica nell’atmosfera pari a 70.000 Kg.

 

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